Sigaretta elettronica, la nuova Direttiva Europea ai raggi X
Come rovesciare la frittata in poche mosse. La nuova Direttiva Europea sul tabacco doveva mettere le sigarette con le spalle al muro e invece la montagna ha partorito il topolino. Niente pacchetti di sigarette anonimi, ma messaggi solo sul 65% della superficie. Il paradosso è che i Parlamentari europei nel deliberare le nuove norme sui prodotti a base di tabacco finiscono per puntare il dito sulla sigaretta elettronica e il rischio che possa innescare la dipendenza nei giovani. Nessun incentivo ai Paesi per studiare come la sigaretta elettronica possa aiutare a ridurre le vittime del tabacco, però qualche importante novità per i vapers, che potranno conoscere nei dettagli il contenuto di ciò che svapano.
Passando ai raggi X l’articolo 18 bis si trovano delle novità interessanti e anche qualche buona notizia. La Direttiva, ad esempio, può applicare regole più restrittive (pubblicità, promozione, notifica) solo alle sigarette elettroniche che contengono nicotina. Lo precisa anche il comunicato ufficiale della Commissione europea. Ma in definitiva a decidere maggiori o minori restrizioni saranno sempre gli Stati membri, che potranno stabilire in autonomia la regolamentazione degli aromatizzanti, le pubblicità che non abbiano effetti transfrontalieri e i limiti d’età. Hanno tempo per allineare le norme nazionali fino al 2016, anno dal quale entrerà in vigore la Direttiva. Vediamo in sintesi le novità per il settore della sigaretta elettronica.
1. Quali e-cig rientrano nella direttiva e quali no? Le nuove regole non si applicheranno alle sigarette elettroniche medicinali (come da direttiva 2001/83/CE) o ai presidi medici (direttiva 93/42/CEE), ma interesseranno tutte le sigarette elettroniche di consumo immesse sul mercato dell’Ue. I prodotti che non contengono nicotina non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.
2. Notifica. I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica effettuano una notifica alle autorità competenti degli Stati membri del prodotto sei mesi prima della prevista immissione sul mercato.
3. Sicurezza dei consumatori. I produttori dovranno notificare l’elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto, sulle emissioni e i dati tossicologici. Non solo. Ai produttori è destinato anche l’onere di elaborare tutti i dati relativi a vendite, segmenti di mercato, tipologia di consumatori, “tendenze e preferenze” (sic!)
4. Capacità massima di flaconi, serbatoi e cartucce. I liquidi contenente nicotina potrà essere venduto in contenitori che non superano i 10 ml. Per le sigarette elettroniche usa e getta e le cartucce monouso il volume non si possono superare i 2 ml.
5. Livello di nicotina. Il tenore di nicotina di cartucce e ricariche non può superare i 20 mg/ml.
6. Mai e-cig alla taurina. Vietate sigarette e liquidi che usano vitamine o additivi “salutistici”. Stop a caffeina, taurina o altri stimolanti. Niente coloranti per il vapore o additivi che potenziano l’assorbimento della nicotina. Vietati i CRM, additivi con proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.
7. Per i bambini. Sigarette elettroniche e ricariche dovranno essere a prova di bambino, con chiusure di sicurezza anti-manomissione
8. Bugiardini per le e-cig. Per legge un foglio riporterà istruzioni per l’uso e la conservazione del prodotto, riferimenti al fatto che l’uso del prodotto è sconsigliato ai giovani e ai non fumatori e le controindicazioni.
9. Messaggi obbligatori. Sono due “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori” oppure “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza”.
10. Pubblicità. L’Ue chiede agli Stati di vietare la promozione e la pubblicità a livello transfrontarliero, cioè tra Stati diverse (ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche) come per le sigarette di tabacco. L’interpretazione restrittiva della norma estende il divieto a tutte le e-cig, quella giuridicamente corretta, che dovrà essere rispettata dagli Stati, invece si applica solo ai derivati del tabacco, che fanno parte del campo di applicazione della Direttiva, e quindi solo a e-cig con nicotina.
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